LA BARRA POSTERIORE
PARAINCASTRO DEI CAMION
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORI
La legge n. 942/73 (9) ha introdotto l'obbligo di equipaggiare alcune categorie di veicoli immessi in circolazione a partire dall'1.1.1977 (ovvero omologati a partire dall'1.1.1976) di un (barra antincastro) conformemente alle prescrizioni tecniche e nei casi previsti dalla direttiva comunitaria (1).
Il DM 4.1.1979 ha disposto che i veicoli in circolazione fossero comunque adeguati alle prescrizioni attinenti all'installazione del dispositivo di protezione posteriore conformemente alle norme contenute negli allegati al citato decreto.
Tali prescrizioni furono applicate a tutti i veicoli a motore destinati a circolare su strada aventi almeno 4 ruote ed una velocità massima superiore a 25 km/h ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle macchine e dei trattori agricoli e forestali e delle macchine operatrici (1) (3).
Le
principali prescrizioni tecniche della direttiva comunitaria sull'argomento
prevedevano che il dispositivo (la barra antincastro) (1) :
. fosse installato nella parte posteriore del veicolo quando la
carrozzeria (o la parte posteriore del telaio) era alta da terra più di 70
cm ed il valore dello sbalzo posteriore (distanza tra il centro dell'ultimo
asse ed il punto estremo posteriore del veicolo) era superiore ad 1 m;
. che la parte inferiore del dispositivo fosse situata a meno di 70 cm
dal suolo;
. che la larghezza del dispositivo non fosse superiore a quella del
veicolo;
. che la larghezza del dispositivo non fosse inferiore di oltre 10 cm
da ogni lato a quella del veicolo;
. che il dispositivo fosse sistemato il più vicino possibile alla
parte posteriore del veicolo e, in ogni caso, non oltre 60 cm dal punto
estremo posteriore della carrozzeria;
. che le estremità del dispositivo non fossero incurvate all'indietro;
. che il dispositivo fosse fissato ai longheroni del telaio (o alla
struttura portante) del veicolo;
. che il dispositivo avesse una resistenza alla flessione equivalente
(o superiore) a quella di una barra di acciaio avente modulo di resistenza
alla flessione di 20 cm cubici.
Le motrici per semirimorchi, i rimorchi costituiti di carrelli monoassi (e simili) adibiti al trasporto di tronchi d'albero o materiali lunghi ed i veicoli per i quali la presenza del dispositivo era incompatibile con la loro utilizzazione potevano essere sprovvisti della barra antincastro posteriore.
La norma comunitaria è stata successivamente modificata ed integrata (6) da altre diretttive comunitarie che prevedevano l'omologazione del dispositivo antincastro quale unità tecnica indipendente e aggiornavano le prescrizioni tecniche inerenti all'installazione del dispositivo sui veicoli (5).
I veicoli
omologati a partire dall'1.1.1982 devono essere equipaggiati (4) con un
dispositivo di protezione posteriore avente le caratteristiche e installato
conformemente alle prescrizioni delle norme via via emanate in base alla
categoria internazionale di appartenenza del veicolo.
. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1, M2, M3, N1,
O1 e O2 possono non essere equipaggiati di dispositivo posteriore
antincastro qualora l'altezza a vuoto della parte posteriore della
carrozzeria non sia superiore a 55 cm su una larghezza non inferiore di
oltre 10 cm, su ciascun lato, a quella dell'assale posteriore (senza tener
conto del rigonfiamento dei pneumatici); la prescrizione deve essere
rispettata su una linea distante non più di 45 cm dall'estremità posteriore
del veicolo (4).
. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4
possono non essere equipaggiati di una barra antincastro posteriore, qualora
esistano elementi che, per forma e caratteristiche, sostituiscano il
dispositivo di protezione (2).
Se
l'installazione del dispositivo antincastro posteriore è obbligatoria, esso
deve risultare conforme alle prescrizioni Comunitarie (4); la normativa
prevede che il dispositivo:
. sia installato nella parte posteriore del veicolo nella posizione
più arretrata possibile; a veicolo scarico, il bordo inferiore deve trovarsi
ad una altezza da terra non superiore a 55 cm;
. sia tale che la larghezza dello stesso non superi quella dell'assale
posteriore né le sia inferiore di oltre 10 cm su ciascun lato;
. sia costruito in modo che il profilo della traversa abbia un'altezza
di almeno 10 cm;
. sia tale che le estremità laterali della traversa non risultino
incurvate all'indietro;
. possieda sufficiente resistenza: la distanza orizzontale tra la
parte posteriore e il limite posteriore estremo del veicolo non deve
superare i 40 cm in alcuno dei punti ove risultano applicate le forze di
prova prescritte dalla normativa.
Il punto
II.5.4.4 dell'allegato al DM 13.12.1979 prevede che, per particolari
esigenze costruttive, il dispositivo antincastro posteriore possa essere
realizzato in modo che la sua posizione sia modificabile, a condizione che:
. le caratteristiche di resistenza non risultino inferiori a quelle
del dispositivo inamovibile;
. in posizione di marcia esista un adeguato bloccaggio che escluda
qualsiasi possibilità di spostamento casuale del dispositivo;
. il conducente possa modificare la posizione del dispositivo con una
forza non superiore a 40 da N.
Nel caso
in cui siano installate particolari attrezzature nella parte posteriore del
veicolo, come ad esempio, sponde montacarichi, la barra antincastro può
essere realizzata anche in più parti purché (1):
. i vuoti lasciati liberi tra una parte e l'altra vengano occupati da
altri elementi;
. le caratteristiche di resistenza non risultino inferiori a quelle
del dispositivo inamovibile;
. in posizione di marcia esista un adeguato bloccaggio che escluda
qualsiasi possibilità di spostamento casuale del dispositivo.
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