LA BARRA POSTERIORE PARAINCASTRO DEI CAMION

 

Quali sono le norme che regolano l'altezza delle barre paraincastro rispetto al piano viabile?


 

 


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Ldocumento tratto dalla banca dati ITER www.egaf.it

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORI

La legge n. 942/73 (9) ha introdotto l'obbligo di equipaggiare alcune categorie di veicoli immessi in circolazione a partire dall'1.1.1977 (ovvero omologati a partire dall'1.1.1976) di un (barra antincastro) conformemente alle prescrizioni tecniche e nei casi previsti dalla direttiva comunitaria (1).

Il DM 4.1.1979 ha disposto che i veicoli in circolazione fossero comunque adeguati alle prescrizioni attinenti all'installazione del dispositivo di protezione posteriore conformemente alle norme contenute negli allegati al citato decreto.

Tali prescrizioni furono applicate a tutti i veicoli a motore destinati a circolare su strada aventi almeno 4 ruote ed una velocità massima superiore a 25 km/h ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle macchine e dei trattori agricoli e forestali e delle macchine operatrici (1) (3).

Le principali prescrizioni tecniche della direttiva comunitaria sull'argomento prevedevano che il dispositivo (la barra antincastro) (1) :
      . fosse installato nella parte posteriore del veicolo quando la carrozzeria (o la parte posteriore del telaio) era alta da terra più di 70 cm ed il valore dello sbalzo posteriore (distanza tra il centro dell'ultimo asse ed il punto estremo posteriore del veicolo) era superiore ad 1 m;
      . che la parte inferiore del dispositivo fosse situata a meno di 70 cm dal suolo;
      . che la larghezza del dispositivo non fosse superiore a quella del veicolo;
      . che la larghezza del dispositivo non fosse inferiore di oltre 10 cm da ogni lato a quella del veicolo;
      . che il dispositivo fosse sistemato il più vicino possibile alla parte posteriore del veicolo e, in ogni caso, non oltre 60 cm dal punto estremo posteriore della carrozzeria;
      . che le estremità del dispositivo non fossero incurvate all'indietro;
      . che il dispositivo fosse fissato ai longheroni del telaio (o alla struttura portante) del veicolo;
      . che il dispositivo avesse una resistenza alla flessione equivalente (o superiore) a quella di una barra di acciaio avente modulo di resistenza alla flessione di 20 cm cubici.

Le motrici per semirimorchi, i rimorchi costituiti di carrelli monoassi (e simili) adibiti al trasporto di tronchi d'albero o materiali lunghi ed i veicoli per i quali la presenza del dispositivo era incompatibile con la loro utilizzazione potevano essere sprovvisti della barra antincastro posteriore.

La norma comunitaria è stata successivamente modificata ed integrata (6) da altre diretttive comunitarie che prevedevano l'omologazione del dispositivo antincastro quale unità tecnica indipendente e aggiornavano le prescrizioni tecniche inerenti all'installazione del dispositivo sui veicoli (5).

I veicoli omologati a partire dall'1.1.1982 devono essere equipaggiati (4) con un dispositivo di protezione posteriore avente le caratteristiche e installato conformemente alle prescrizioni delle norme via via emanate in base alla categoria internazionale di appartenenza del veicolo.
      . I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, O1 e O2 possono non essere equipaggiati di dispositivo posteriore antincastro qualora l'altezza a vuoto della parte posteriore della carrozzeria non sia superiore a 55 cm su una larghezza non inferiore di oltre 10 cm, su ciascun lato, a quella dell'assale posteriore (senza tener conto del rigonfiamento dei pneumatici); la prescrizione deve essere rispettata su una linea distante non più di 45 cm dall'estremità posteriore del veicolo (4).
      . I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4 possono non essere equipaggiati di una barra antincastro posteriore, qualora esistano elementi che, per forma e caratteristiche, sostituiscano il dispositivo di protezione (2).

Se l'installazione del dispositivo antincastro posteriore è obbligatoria, esso deve risultare conforme alle prescrizioni Comunitarie (4); la normativa prevede che il dispositivo:
      . sia installato nella parte posteriore del veicolo nella posizione più arretrata possibile; a veicolo scarico, il bordo inferiore deve trovarsi ad una altezza da terra non superiore a 55 cm;
      . sia tale che la larghezza dello stesso non superi quella dell'assale posteriore né le sia inferiore di oltre 10 cm su ciascun lato;
      . sia costruito in modo che il profilo della traversa abbia un'altezza di almeno 10 cm;
      . sia tale che le estremità laterali della traversa non risultino incurvate all'indietro;
      . possieda sufficiente resistenza: la distanza orizzontale tra la parte posteriore e il limite posteriore estremo del veicolo non deve superare i 40 cm in alcuno dei punti ove risultano applicate le forze di prova prescritte dalla normativa.

Il punto II.5.4.4 dell'allegato al DM 13.12.1979 prevede che, per particolari esigenze costruttive, il dispositivo antincastro posteriore possa essere realizzato in modo che la sua posizione sia modificabile, a condizione che:
      . le caratteristiche di resistenza non risultino inferiori a quelle del dispositivo inamovibile;
      . in posizione di marcia esista un adeguato bloccaggio che escluda qualsiasi possibilità di spostamento casuale del dispositivo;
      . il conducente possa modificare la posizione del dispositivo con una forza non superiore a 40 da N.

Nel caso in cui siano installate particolari attrezzature nella parte posteriore del veicolo, come ad esempio, sponde montacarichi, la barra antincastro può essere realizzata anche in più parti purché (1):
      . i vuoti lasciati liberi tra una parte e l'altra vengano occupati da altri elementi;
      . le caratteristiche di resistenza non risultino inferiori a quelle del dispositivo inamovibile;
      . in posizione di marcia esista un adeguato bloccaggio che escluda qualsiasi possibilità di spostamento casuale del dispositivo.

 

 

 

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