Catene da neve - tabelle equivalenze
Pneumatici MINIBUS/4x4/TRASPORTO LEGGERO/AUTOCARRO/TRATTORE/PALA
Dimensioni Pneumatici VETTURA
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Per garantire la qualita' e l'affidabilita' delle catene da neve sono state predisposte normative precise che dettano requisiti e disposizioni alle quali le catene da neve devono sottostare. A questo proposito il Decreto interministeriale del 13/3/2002 poi trasformato nella Circolare Ministeriale, dice testualmente:
1. A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo.
2. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.
Quali implicazioni?
La normativa è applicata solo alle catene per pneumatici di automezzi di categoria M1 definiti come "veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre a quello del conducente". Ciò significa che in Italia solo per questi mezzi vige l'obbligo di utilizzare catene da neve o dispositivi omologati. Si potrebbe arrivare al caso estremo (neppure poi così raro...) che la stessa catena da neve se utilizzata su di un SUV debba essere omologata mentre se utilizzata su di un veicolo commerciale (adibito al trasporto di merci) non necessiti di omologazione. I prodotti che vengono utilizzati sui veicoli M1 devono aver superato i test del CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo, ente italiano con sede a Torino) e devono portare sulla confezione e sulla catena stessa la stampigliatura del logo CUNA (vedi a lato). Oltre al CUNA (riconosciuto solo in Italia), le catene da neve spesso riportano l'omologazione ONORM che indica la conformità del prodotto alla normativa austriaca. Questa omologazione è valida in Italia (oltre ad esserlo nel resto d'Europa) e recepisce la normativa e le specifiche tecniche del CUNA italiano. A differenza del CUNA che certifica il prodotto SOLO per i veicoli di categoria M1 (trasporto di massimo 8 persone oltre al conducente), l'ONORM certifica la validità del prodotto sia per i mezzi M1 (ONORM 5117) che per furgoni, camion, pullman e mezzi medio-pesanti e per applicazioni speciali (ONORM 5119), quelli per i quali per intenderci in Italia ad oggi non è richiesto per legge l'uso di prodotti omologati. Le normative CUNA e ONORM non devono essere confuse con la certificazione TUV che identifica il riconoscimento di un sistema di qualità aziendale. Il marchio TUV quindi non è alternativo ai marchi CUNA e ONORM che sono gli unici ad oggi che attestano la conformità della catena da neve alle normative italiane di riferimento.
Sempre l'ONORM da qualche anno ha introdotto una nuova omologazione (ONORM 5121) che certifica i dispositivi di emergenza antislittamento in tessuto (comunemente noti come "calze da neve"). Ad oggi i dispositivi antislittamento in tessuto non possono essere omologati con il marchio CUNA (i test - per esempio quelli di trazione - sono pensati per catene di metallo e non per materiali tessili!) e il CUNA non recepisce il recente ONORM 5121. Ciò significa che ad oggi nessuna calza da neve in circolazione e' omologata e parificata a norma di legge alle catene da neve. Una recente lettera datata 15.10.2008 del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che le calze omologate con Onorm 5121 non possono essere equiparate alle catene da neve.
per chi fosse interessato questo e' il documento relativo alla normativa CUNA K2 (pdf)
Logo CUNA | Logo Onorm 5117 | Logo Onorm 5119 | Logo Onorm 5121 |
Certifica che il prodotto risponde ai requisiti della legge italiana. | Omologazione austriaca specifica per autovettura, recepita dal codice italiano, che certifica che il prodotto risponde ai requisiti di legge. | Omologazione austriaca specifica per vecoli commerciali, autocarri e applicazioni professionali recepita dal codice italiano, che certifica che il prodotto risponde ai requisiti di legge. E' importante notare che in Italia l'omologazione e' richiesta solo per i veicoli di categoria M1. Cio' significa che sempre in Italia in molti casi l'omologazione Onorm 5119 non e' necessaria (resta comuque una garanzia della qualita' del prodotto). | Omologazione austriaca specifica per i dispositivi di emergenza (per esempio, calze da neve), non recepita dal codice italiano. I prodotti che portano questo logo non sono equiparati a norma di legge alle catene da neve. |
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