Midland 77-104xl
Attività di C.B. e PMR 446
Riferimento normativo: Codice
delle comunicazioni elettroniche
Chiarimenti e integrazioni
circolare 1/2004/CA
Modello CB "in banda cittadina"
CB: uso libero ed amatoriale
FREQUENZE
CB art. 145
(uso libero ed amatoriale)
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in “banda
cittadina”-CB, di cui
all’articolo 105, comma 2,
lettera p), sono consentite ai
cittadini di età non inferiore
ai 14 anni dei Paesi dell'Unione
europea o dello Spazio economico
europeo ovvero dei Paesi con i
quali siano intercorsi accordi
di reciprocità, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonché
ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività
di cui al comma 1 a chi abbia
riportato condanna per delitti
non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni ovvero sia
stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione,
finché durano gli effetti dei
provvedimenti e sempre che non
sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1
devono presentare al Ministero
una dichiarazione da cui
risulti:
a) cognome, nome, luogo e data
di nascita, residenza o
domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede
dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di
apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni
ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono
allegate:
a) l’attestazione del versamento
dei contributi di cui
all’articolo 36 dell’allegato n.
25;
b) ) per i minorenni non
emancipati, la dichiarazione di
consenso e di assunzione delle
responsabilità civili da parte
di chi esercita la patria
potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro
che effettuano comunicazioni in
“banda cittadina” possono
partecipare alle operazioni di
soccorso su richiesta delle
Autorità competenti.
Contributi: Allegato n. 25-art.
36 Attività in banda cittadina
(art. 36)
Per ciascuna stazione CB,
indipendentemente dal numero
degli apparati, l'interessato
versa un contributo annuo,
compreso l'anno in cui è stata
presentata la dichiarazione di
cui all'articolo 145 del Codice,
di euro 12,00 complessivi a
titolo di rimborso dei costi
sostenuti dal Ministero per le
attività di vigilanza, verifica
e controllo.
PMR446 - Uso personale
FREQUENZE
Autorizzazione generale
All. 19
Contributi: allegato 25-art.37
Art.37
Attività assimilate a quella in
banda cittadina
1. Per attività assimilate a
quella svolta in banda cittadina
si intendono:
a) le attività che fanno uso di
apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria,
telecontrollo e telemisure
esercitate nella banda
436,000-436,100 MHz, come
stabilito nel piano nazionale di
ripartizione delle frequenze;
2. Per le attività di cui al
comma 1 l'interessato,
indipendentemente dal numero
degli apparati, versa un
contributo annuo, compreso
l'anno a partire dal quale
l'autorizzazione generale
decorre, di euro 12,00 a titolo
di rimborso dei costi sostenuti
dal Ministero per le attività di
cui all'articolo 1, comma 1.
Autorizzazione generale per
apparecchiature in ausilio alle
imprese in generale -
Art. 104 - comma 1 lettera c)
punto 2
All. 19 (vale sia per i CB che
per i PMR446)
Art. 104
Attività soggette ad
autorizzazione generale
1. L’autorizzazione generale è
in ogni caso necessaria nei
seguenti casi:
a) installazione di una o più
stazioni radioelettriche o del
relativo esercizio di
collegamenti di terra e via
satellite richiedenti una
assegnazione di frequenza, con
particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili
terrestri, mobili marittimi,
mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e
di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della
Terra;
5) sistemi di operazioni
spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni
e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla
meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di
una rete di comunicazione
elettronica su supporto fisico,
ad onde convogliate e con
sistemi ottici, ad eccezione di
quanto previsto dall'articolo
105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di
sistemi che impiegano bande di
frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi
tra utenti delle stesse bande e
con protezione da interferenze
provocate da stazioni di altri
servizi, compatibilmente con gli
statuti dei servizi previsti dal
piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal
regolamento delle
radiocomunicazioni; in
particolare appartengono a tale
categoria le stazioni di
radioamatore nonché le stazioni
e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione,
mediante dispositivi di debole
potenza. In particolare
l'autorizzazione generale è
richiesta nel caso:
2.1) di installazione o
esercizio di reti locali a
tecnologia DECT o UMTS, ad
eccezione di quanto disposto
dall'articolo 105, comma 1,
lettera a);
2.2) di installazione o
esercizio di apparecchiature in
ausilio al traffico ed al
trasporto su strada e rotaia,
agli addetti alla sicurezza ed
al soccorso sulle strade, alla
vigilanza del traffico, ai
trasporti a fune, al controllo
delle foreste, alla disciplina
della caccia e della pesca ed
alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione o
esercizio di apparecchiature in
ausilio ad imprese industriali,
commerciali, artigiane ed
agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione o
esercizio di apparecchiature per
collegamenti riguardanti la
sicurezza della vita umana in
mare, o comunque l'emergenza,
fra piccole imbarcazioni e
stazioni collocate presso sedi
di organizzazioni nautiche
nonché per collegamenti di
servizio fra diversi punti di
una stessa nave;
2.5) di installazione o
esercizio di apparecchiature in
ausilio alle attività sportive
ed agonistiche;
2.6) di installazione o
esercizio di apparecchi per
ricerca persone;
2.7) di installazione o
esercizio di apparecchiature in
ausilio alle attività
professionali sanitarie ed alle
attività direttamente ad esse
collegate;
2.8) di installazione o
esercizio di apparecchiature per
comunicazioni a breve distanza,
di tipo diverso da quelle di cui
ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione,
mediante dispositivi rispondenti
alla raccomandazione della
Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e
delle telecomunicazioni (CEPT)
CEPT/ERC/REC 70-03, relativi
all’installazione o esercizio di
reti locali radiolan o hiperlan
al di fuori del proprio fondo,
ovvero reti hiperlan operanti
necessariamente in ambienti
chiusi o con vincoli specifici
derivanti dalle prescrizioni del
Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le
caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a
norma del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
--------------------------------------------------------------------------------
Contributi:
per istruttoria: all. 25 - art.
33 comma 1 - lett. c;
1. Il soggetto che produce la
dichiarazione per conseguire una
autorizzazione generale, di cui
all'articolo 107 del Codice è
tenuto al pagamento di una
contributo per istruttoria. Tale
contributo è pari:
a) per le reti di comunicazione
elettronica su supporto fisico,
ad onde convogliate e con
sistemi ottici, di cui
all'articolo 104, comma 1,
lettera b), del Codice, che per
il loro funzionamento utilizzano
apparati atti alla trasmissione
o alla ricezione o
all'instradamento di segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui
l'impianto abbia una consistenza
massima di 20 apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui
l'impianto abbia una consistenza
fini a 50 apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in
cui l'impianto abbia una
consistenza fini a 100 apparati,
ovvero sia costituito, in tutto
o in parte, da un sistema di
comunicazioni effettuate con
strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con
consistenza superiore a 100
apparati, sono dovute, oltre al
contributo di cui al numero 3),
quote aggiuntive di euro 20,00
per ogni 100 o frazione di 100
apparati e comunque fino ad un
massimo di euro 5.00,00;
b) nelle ipotesi di cui
all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numero 2.1) del
Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di
collegamenti di lunghezza fino a
2 km e di utilizzo fino a 5
tipologie di appparati;
2) ad euro 300,00 in caso di
collegamenti da oltre 2 km fino
a 20 km e di utilizzo da 6 fino
a 15 tipologie di apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di
collegamenti da oltre 20 km fino
a 40 km e di utilizzo da 16 fino
a 30 tipologie di apparati;
4) nel caso di distanze
superiori ai 40 km e di impiego
di tipologie di apparati
superiori a 30 sono dovute quote
aggiuntive di 20,00 euro per
ogni 3 tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui
all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numeri da 2.2) a
2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda
e fino a 5 apparati di tipologia
diversa;
2) a euro 40,00 per ogni domanda
e fino a 15 apparati di
tipologia diversa;
3) a euro 100,00 per ogni
domanda con apparati di
tipologia diversa superiori a
15.
2. I soggetti che godono delle
esenzioni di cui all'articolo
32, non sono tenuti al
versamento del contributo
previsto dal presente articolo
con il rispetto delle modalità
di cui all'articolo 32, comma
11.
3. Nei casi di richiesta di
autorizzazione generale per
servizi mobili o portatili
terrestri, si applica, ai soli
fini dal calcolo della distanza
massima del collegamento di cui
al comma 1, lettera b), il comma
1 dell' articolo 17.
Contributo per vigilanza e
mantenimento
all. 24 - art. 34
1. Per l'attività di vigilanza
del servizio e di mantenimento
delle condizioni previste per
l'autorizzazione generale, il
soggetto di cui all'articolo 33
è tenuto al pagamento di un
contributo annuo, compreso
l'anno a partire dal quale
l'autorizzazione decorre.
Tale contributo è pari :
a) nei casi di reti di
comunicazione elettronica su
supporto fisico ad onde
convogliate e con sistemi
ottici, di cui all'articolo 104,
comma 1, lettera b), del Codice
che per il loro funzionamento
utilizzano atti atti alla
trasmissione o alla ricezione o
all'instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui
all'articolo 33, comma 1,
lettera a) numero 1;
2) a euro 400,00 nel caso di cui
all'articolo 33, comma 1,
lettera a) numero 2;
3) a euro 800,00 nel caso di cui
all'articolo 33, comma 1,
lettera a) numero 3;
4) nel caso di impianti con
consistenza superiore a 100
apparati sono dovute oltre al
contributo di cui al numero 5),
quote aggiuntive do euro 200,00
per ogni 50 apparati o frazione
e comunque fino ad un massimo di
euro 50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui
all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numero 2.1), del
Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui
all'articolo 33, comma 1,
lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui
all'articolo 33, comma 1,
lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui
all'articolo 33, comma 1,
lettera b), numero 3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui
all'articolo 33, comma 1,
lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui
all'articolo 104, comma 1,
lettera c), numeri da 2.2) a
2.8) del Codice:
1) a euro 30,00 in caso di
utilizzo fino a 10 apparati;
2) a euro 100,00 in caso di
utilizzo fino a 100 apparati;
3) a euro 200,00 in caso di
utilizzo fino a 100 apparati;
2. I soggetti, che godono delle
esenzioni di cui all'articolo
32, non sono tenuti al
versamento del contributo
previsto dal presente articolo
con il rispetto delle modalità
di cui all'articolo 32, comma
11.